Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, siglato tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Questo importante provvedimento, previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo è riorganizzare e aggiornare i percorsi formativi esistenti, garantendo un quadro normativo chiaro, coerente e adeguato alle evoluzioni del mondo del lavoro. Il testo dell’accordo include un documento tecnico (Allegato A) approvato con atto n. 59/CSR, pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro.
Le principali novità dell'Accordo 2025 per le imprese
Contenuti
Formazione dei preposti
I preposti, secondo il nuovo Accordo, dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore.
Viene dunque esteso il monte ore obbligatorio per il corso necessario allo svolgimento del ruolo di preposto, in accordo con gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni che evidenziano un trend di responsabilizzazione sempre maggiore di questa figura.
L’erogazione del corso in modalità e-learning non è consentita. È invece ammessa la videoconferenza sincrona.
L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.
Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.
Formazione dei dirigenti
A differenza di quanto sancito dal precedente Accordo, il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico.
L’Accordo consente l’erogazione della formazione in modalità videoconferenza o e-learning.
Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Formazione dei datori di lavoro
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 introduce l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.
In considerazione della novità normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.
Il corso, della durata di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning.
Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attività al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni.
La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Formazione dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dall’Accordo.
Per poter accedere al corso di formazione per Datore di Lavoro – RSPP, è necessario aver frequentato il corso per Datore di Lavoro di cui al paragrafo precedente.
Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede un modulo comune di 8 ore e lo svolgimento degli eventuali moduli tecnici – integrativi, legati al settore di appartenenza:
- Modulo integrativo 1, Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (macrocategoria ATECO A 01-02): 16 ore;
- Modulo integrativo 2, Pesca (macrocategoria ATECO A 03): 12 ore;
- Modulo integrativo 3, Costruzioni (macrocategoria ATECO F): 16 ore;
- Modulo integrativo 4, Chimico – Petrolchimico (macrocategoria ATECO C 19 – 20): 16 ore;
Il corso di formazione per Datori di Lavoro – RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza.
Per mantenere valida l’abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dell’aggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.
Formazione per RSPP e ASPP
Per i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, il nuovo Accordo conferma la struttura modulare della formazione, articolata in:
- Modulo A, con durata di 28 ore (erogabile anche in modalità videoconferenza e modalità e-learning);
- Modulo B, con durata di 48 ore a cui si aggiungono le ore eventuali formazioni specialistiche (erogabile in presenza ed in modalità videoconferenza);
- Modulo C, con durata di 24 ore, obbligatorio per lo sviluppo del ruolo di RSPP (erogabile in presenza ed in modalità videoconferenza);.
Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.
L’aggiornamento rimane quello sancito dal precedente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP, da effettuare con cadenza quinquennale (erogabile anche in e-learning).
Formazione dei coordinatori per la sicurezza
I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri (CSP – CSE) devono frequentare un corso della durata complessiva di 120 ore, come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo consente l’erogazione in modalità e-learning del solo modulo giuridico.
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 40 ore, effettuabile anche in e – learning.
Formazione spazi confinati
Per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso:
- Modulo giuridico – tecnico, con durata di 4 ore;
- Parte pratica, con durata di 8 ore;
L’aggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore
Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Formazione per l’uso di attrezzature
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 incorpora anche il precedente Accordo del 22/02/2012, relativo ai corsi di formazione per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Introduzione dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) - carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.
I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso delle attrezzature sopra elencate devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Crediti Formativi previsti dall’Accordo Stato Regioni
Il nuovo Accordo Stato Regioni prevede che i crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a corsi conformi ai precedenti Accordi (21 Dicembre 2011, 22 Febbraio 2012 e 7 Luglio 2016) possano essere riconosciuti ai fini dell’esonero da ulteriori obblighi formativi, a condizione che siano documentati mediante attestati validi e che i contenuti dei corsi precedentemente frequentati risultino coerenti con quelli richiesti per la nuova formazione.
Vengono inoltre confermati gli esoneri previsti dai precedenti Accordi relativamente allo svolgimento dei vari ruoli dell’organigramma della sicurezza sul lavoro.
Tutti i crediti formativi per gli esoneri per lo svolgimento dei corsi, sono descritti all’interno delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo.
Vuoi saperne di più?
Iscriviti al corso di aggiornamento sul nuovo Accordo Stato Regioni,
della durata di 4 ore il 17/06/2025, in presenza e modalità sincrona.
Valido come aggiornamento per A/RSPP.